(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della provincia di Bolzano n. 12 del 20 marzo 2001) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario provinciale. 2. La provincia autonoma di Bolzano tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' tramite il servizio sanitario provinciale costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati, nell'ambito della provincia, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni mdividuali e sociali e secondo modalita' che assicurino l'uguaglianza degli aventi diritto, garantendone altresi' la partecipazione. 3. La provincia autonoma di Bolzano persegue l'obiettivo di assicurare la massima qualita' ed efficienza dei servizi sanitari. 4. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi la provincia autonoma di Bolzano si avvale anche delle risorse del settore privato. 5. Il servizio sanitario provinciale favorisce, nel rispetto degli indirizzi della programmazione, l'apporto del volontariato operante in campo sociosanitario al raggiungimento delle proprie finalita'.