(Pubblicata  nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  ufficiale della
            provincia di Bolzano n. 12 del 20 marzo 2001)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La  presente  legge  disciplina  l'ordinamento  del  Servizio
sanitario provinciale.
    2.  La  provincia  autonoma  di  Bolzano  tutela  la  salute come
fondamentale  diritto  dell'individuo e interesse della collettivita'
tramite  il  servizio  sanitario provinciale costituito dal complesso
delle  funzioni,  delle  strutture,  dei  servizi  e  delle attivita'
destinati,   nell'ambito   della   provincia,   alla  promozione,  al
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione.  Esso opera senza distinzione di condizioni mdividuali e
sociali e secondo modalita' che assicurino l'uguaglianza degli aventi
diritto, garantendone altresi' la partecipazione.
    3.  La  provincia  autonoma  di  Bolzano  persegue l'obiettivo di
assicurare la massima qualita' ed efficienza dei servizi sanitari.
    4. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi la provincia
autonoma  di  Bolzano  si  avvale  anche  delle  risorse  del settore
privato.
    5.  Il  servizio  sanitario  provinciale  favorisce, nel rispetto
degli  indirizzi  della  programmazione,  l'apporto  del volontariato
operante  in  campo  sociosanitario  al  raggiungimento delle proprie
finalita'.